| Art. 1 – Denominazione: E' costituita l'Associazione di promozione culturale e sociale denominata “OrientatiVamente” ed è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, dalle disposizioni recate dal D. Lgs. 460/97, nonché dal presente Statuto. C.F. 93385160721 Art. 2 – Sede legale e durata : L’ Associazione ha sede legale in Bari in Via II Trav Pizzillo n.10/7 ed ha durata a illimitata. “L’associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto.” Art. 3 - Oggetto sociale, scopo statutario ed attività istituzionale: L’Associazione è una libera organizzazione che non ha fini di lucro. L’Associazione è in grado di offrire consulenza e supporto, orientamento, formazione, analisi dei bisogni, informazione JCC è, però, soprattutto uno strumento innovativo la cui principale finalità sarà la socializzazione tra giovani e non in cerca di occupazione, aziende, imprese, professionisti, enti pubblici e privati e tutti coloro i quali vorranno investire su loro stessi, per promuovere idee e progetti e costruire insieme il proprio futuro. L'Associazione, apartitica, si pone come scopo statutario ed attività istituzionale: - orientamento al lavoro fornendo ai disoccupati più o meno giovani assistenza continua a partire dalla stesura del curriculum vitae in formato europeo fino al momento dell’inserimento nel mondo del lavoro; - intermediazione tra le varie componenti del mercato del lavoro ossia chi cerca lavoro, chi lo attraverso convenzioni stipulate con organismi predisposti ( vedasi accordo tra l’Associazione e la Fondazione Lavoro nella figura della sua delegata); - la promozione e la diffusione della cultura, della musica e dell'arte di corsi di pittura, di chitarra, di lingue, corsi di paghe e contributi, anche attraverso l’opera dei suoi associati e dirigenti di un reale sviluppo delle attività culturali e sportive con intendimenti educativi e formativi extrascolastici, per un armonico sviluppo morale, sociale e fisico degli aderenti tutti; - promuovere l’istituzione e la gestione di corsi di formazione professionale, anche di quelli del fondo sociale Europeo; - studia soluzioni concrete per un eventuale inserimento o reinserimento nel lavoro extrafamiliare, promuovendo allo scopo centri e corsi di formazione professionale e collaborando con istituzioni ed enti italiani ed europei; - sollecitare attenzione verso i problemi dei cittadini disoccupati, inabili al lavoro, ai nuclei familiari con scarsi redditi al fine di assicurare a tutti condizioni di vita dignitose; - la diffusione della propria attività, anche attraverso l'organizzazione di spettacoli, concerti, rassegne, saggi, seminari, convegni, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto sociale; - la promozione, anche attraverso la costituzione interna di gruppi che svolgano attività che consentano ai propri associati di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere le proprie conoscenze e capacità e di tutte quelle attività che serviranno alla diffusione capillare ed alla crescita della cultura in genere; - promuove Associazioni con specifici interessi collegati e partecipa alla costituzione di organismi federativi con Associazioni aventi scopi analoghi; - collabora con organismi pubblici e privati italiani, europei ed internazionali; - stipula convenzioni con istituzioni pubbliche e private; - promuove la costituzione di enti aventi o non aventi personalità giuridica diretti alla realizzazione dei medesimi fini istituzionali; - assumere, sia in gestione, sia in locazione, sia in comodato, costruire e ristrutturare impianti idonei allo svolgimento delle attività; - compiere tutte le operazioni finanziarie ed immobiliari, necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale, con la sola limitazione che tutti i proventi, il materiale e gli impianti sia di proprietà sia gestiti, sai in comodato sia locati, non potranno avere destinazione diversa da quella dello scopo sociale stesso; - organizzare viaggi e soggiorni turistici, nonché gestire direttamente le strutture ricettive. Per realizzare tale complessa attività l’Associazione potrà istituire i seguenti Settori, la cui specifica struttura può essere riprodotta anche a livello periferico: . OrientatiVamente “Cultura e tempo libero” . OrientatiVamente “Formazione” . OrientatiVamente “Promozione e difesa dei diritti” . OrientatiVamente “Turismo” Le attività dell’Associazione saranno realizzate con l’impiego delle prestazioni volontarie degli associati, salva la possibilità di avvalersi, per le attività più complesse ed in caso di particolare necessità, di collaboratori esterni retribuiti o di propri associati (Legge 383/2000).
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Art. 4 – Soci : Le categorie dei soci sono le seguenti: a)Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell’ Associazione e firmato l’ Atto Costitutivo; i diritti-doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari; b) Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente il quale può deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte dell’ Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividerne gli scopi sociali; per i minori è necessario l’assenso di un genitore. L’ ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati. La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce col la delibera presidenziale, la relativa iscrizione a libro e consegna della tessera. Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l’ ammissione da parte del Presidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all’ acquisizione della qualifica di socio ed in particolare il diritto di voto nelle assemblee. L’ iscrizione ha validità di dodici mesi dalla data di ammissione e si rinnova automaticamente col versamento della quota associativa. Non sono ammessi soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile. L’adesione all’ Associazione comporta: 1) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti; 2) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto; 3) il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche per le varie attività e per i servizi sociali; 4) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi della Associazione. Il socio può recedere dall’ Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di socio può avvenire per: a) morosità; b) non ottemperanza alle disposizioni statuarie e regolamentari; c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all’ Associazione; d) per comportamento scorretto. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato. E’ ammesso il ricorso all’ Assemblea in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare. Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell’ Associazione sono, salvi i rimborsi spesa e le indennità di trasferta e se non diversamente deliberato, effettuate a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.
a) Il Presidente Nazionale; b) Il Consiglio Direttivo Nazionale; c) L’assemblea; d) Collegio dei Probiviri.
L’associazione promuove l’articolazione sul territorio di strutture regionali provinciali e comunali che si doteranno di un proprio statuto ispirato sul modello dell’Associazione Nazionale. . Organi sociali periferici Presidente Regionale Presidente Provinciale Coordinatore Comunale Assemblea Consiglio Direttivo Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.
Art. 6 – Presidente Nazionale:
La presidenza nazionale è eletta dall’assemblea, dura in carica quattro anni, salvo revoca o dimissioni ed è rinnovabile. Il presidente convoca l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo Nazionale, ha la firma sociale e la rappresentanza dell’Associazione, firma i bilanci nazionali e svolge attività di coordinamento generale, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento dei fini dell’Associazione. Le sue attribuzioni sono la nomina dei Presidenti Regionali in fase transitoria, fino alle elezioni di base. Art. 7 – L’Assemblea: L’Assemblea nazionale è costituita:
L’Assemblea è l’organo primario dell’Associazione. L’Assemblea ordinaria si riunisce, all’inizio di ogni anno sociale, per l’approvazione del rendiconto di gestione e dello stato patrimoniale e su ogni argomento di carattere generale all’ordine del giorno su richiesta del C.D.N. o di almeno il 15% o il 20% degli associati. L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente Nazionale mediante avviso inviato via e-mail, nonché affisso nella sede della associazione almeno trenta giorni prima della data prefissata, o mediante altre forme di avviso che il C.D.N . riterrà opportune. L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza semplice dei presenti. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza. In via straordinaria l’Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il C.D.N. lo reputi necessario, oppure quando lo richiedano almeno 1/5 degli associati, con richiesta motivata ovvero su iniziativa del Presidente. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. All’Assemblea partecipa con diritto di voto ciascun associato. Ad ognuno spetta un voto. L’Assemblea voto di norma, in modo palese, per alzata di mano oppure per appello nominale; a scrutinio segreto su richiesta di almeno la metà dei propri componenti nonché quando ritratti di questioni riguardanti le singole persone. I verbali dell’Assemblea sono redatti da un segretario nominato dal Presidente. L’Assemblea elegge ed è presieduta dal Presidente in carica. La stessa: programma, in linea di massima, le attività annuali; elegge i componenti del C.D.N.; elegge il Presidente Nazionale; approva modifiche allo statuto; delibera in ordine all’entità della quota associativa e dei contributi straordinari a carico degli associati sulla base delle indicazioni del C.D.N.; elegge i membri vacanti del C.D.N. ed il Collegio dei Probiviri, propone le attività da svolgere e valuta il lavoro compiuto. L’assemblea si riunisce almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio e del rendiconto di gestione. Art. 8 – Presidente Regionale:
Il Presidente Regionale rappresenta nella propria zona la Presidenza nazionale. E’ da essa nominata fino alla elezione da parte dell’Assemblea dei soci regionali, rimane in carica per quattro esercizi sociali e la sua carica è rinnovabile. Nomina il Presidente provinciale e il Coordinatore Comunale in fase transitoria, fino alle elezioni di base. Il Presidente regionale avrà la rappresentanza legale ed amministrerà i suddetti fondi secondo le disposizioni interne dell’Associazione Nazionale.
Art. 9 – Presidente Provinciale:
Il Presidente provinciale ha il compito di coordinare e promuovere l’Associazione, è nominato dal Presidente nazionale fino alla elezione da parte dell’Assemblea Provinciale dei soci che sarà convocata pubblicamente almeno quindici giorni prima della data prefissata. Dura in carica quattro esercizi sociali e il suo mandato è rinnovabile.
Art. 10 – Coordinatore Comunale:
Il coordinatore comunale ha il compito di coordinare il tesseramento nella zona che gli è stata affidata attraverso incontri e manifestazioni. E’ nominato dal Presidente provinciale, è fiscalmente autonomo, dura in carica quattro esercizi sociali, rinnovabili.
Art. 11 – Collegio dei Probiviri:
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che durano in carica due esercizi sociali e sono eletti dall’assemblea, il mandato non è rinnovabile. Ha il compito di dirimere, senza formalità, le controversie tra i soci.
Art. 12 – Consiglio Direttivo:
Il Consiglio è composto dagli associati, in numero dispari da 5 a 7 membri, eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto, dura in carica quattro esercizi sociali ed è rinnovabile. In caso di morte o di dimissioni dei Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione per cooptazione. Qualora, per qualsiasi ragione, il numero dei Consiglieri si riduca a meno di due terzi, l’intero Consiglio è considerato decaduto e deve essere rinnovato. Il Consiglio elegge al suo interno un Segretario e un Tesoriere. Quest’ultimo è responsabile della gestione amministrativa dell’Associazione. Le riunioni del Consiglio, presiedute dal Presidente, sono valide se è presente almeno la metà più uno dei Consiglieri. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente quando il Presidente o almeno 1/3 dei Consiglieri ne richieda la convocazione. Al Consiglio Direttivo compete: - assumere tutti i provvedimenti necessari per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione, nonché per la tutela degli interessi dell’Associazione. - predisporre il rendiconto di gestione e lo stato patrimoniale dell’Associazione e sottoporli all’approvazione dell’Assemblea; - fissare l’ammontare della quota associativa.
Art. 13 – Scritture contabili:
Il rendiconto di gestione e lo stato patrimoniale vengono redatti annualmente e devono rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione. Gli esercizi sociali si chiudono il 30 giugno di ogni anno. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno; per ogni esercizio è predisposto un bilancio annuale. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo, redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Copia del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, insieme alla convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno, l’approvazione.
Art. 14 – Proventi e patrimonio dell’Associazione: Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione, da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti. L'associazione trarrà le proprie risorse finanziarie dalle quote associative, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi, dai contributi annuali e straordinari degli associati, da convenzioni con enti pubblici e/o privati, da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione e da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.
Art. 15 - Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio verrà devoluto ad altre associazioni senza scopo di lucro aventi analoghe finalità. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, ai sensi art.21 cod. civ., con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio associativo.
Art.16 – CONTROVERSIE SOCIALI Per le controversie sociali intercorrenti tra i soci o tra questi e l'Associazione o i suoi organi, sarà esclusivamente competente un collegio di tre probiviri designati dall'Assemblea, che giudicheranno ex bono et aequo senza particolari formalità procedurali, ferma fin d'ora l'inappellabilità del lodo pronunziato. Art . 17 – Rinvio Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si applicano le norme di legge del codice civile, nonché quelle contenute nella Legge 7.12.2000 n. 383 e successive modifiche e integrazioni. |
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