STATUTO NAZIONALE ORIENTATIVAMENTE

10/08/2008 23:16
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Art. 1 – Denominazione:

E' costituita l'Associazione di promozione culturale e sociale denominata “OrientatiVamente” ed è  regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, dalle disposizioni recate dal D. Lgs. 460/97, nonché dal presente Statuto. C.F.   93385160721

Art. 2 – Sede legale e durata :

L’ Associazione ha sede legale in Bari in Via II Trav Pizzillo n.10/7  ed ha durata a   illimitata.

“L’associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto.”

Art. 3  -  Oggetto sociale, scopo statutario ed attività istituzionale:

L’Associazione è una libera organizzazione che non ha fini di lucro. L’Associazione è in grado di offrire consulenza e supporto, orientamento, formazione, analisi dei bisogni, informazione JCC è, però, soprattutto uno strumento innovativo la cui principale finalità sarà la socializzazione tra giovani e non in cerca di occupazione, aziende, imprese, professionisti, enti pubblici e privati e tutti coloro i quali vorranno investire su loro stessi, per promuovere idee e progetti e costruire insieme il proprio futuro.

L'Associazione, apartitica, si pone come scopo statutario ed attività istituzionale:

- orientamento al lavoro fornendo ai disoccupati più o meno giovani assistenza continua a partire dalla stesura del curriculum vitae in formato europeo fino al momento dell’inserimento nel mondo del lavoro;        

- intermediazione tra le varie componenti del mercato del lavoro ossia chi cerca lavoro, chi lo  attraverso convenzioni stipulate con organismi predisposti ( vedasi accordo tra l’Associazione e la Fondazione Lavoro nella figura della sua delegata);

                - la promozione e la diffusione della cultura, della musica e dell'arte di corsi di pittura, di chitarra, di lingue, corsi di paghe e contributi, anche attraverso l’opera dei suoi associati e dirigenti di un reale sviluppo delle attività culturali e sportive con intendimenti educativi e formativi extrascolastici, per un armonico sviluppo morale, sociale e fisico degli aderenti tutti;

- promuovere l’istituzione e la gestione di corsi di formazione professionale, anche di quelli del fondo sociale Europeo;

- studia soluzioni concrete per un eventuale inserimento o reinserimento nel lavoro extrafamiliare, promuovendo allo scopo centri e corsi di formazione professionale e collaborando con istituzioni ed enti italiani ed europei;

- sollecitare attenzione verso i problemi dei cittadini disoccupati, inabili al lavoro, ai nuclei familiari con scarsi redditi al fine di assicurare a tutti condizioni di vita dignitose;

- la diffusione della propria attività, anche attraverso l'organizzazione di spettacoli, concerti, rassegne, saggi, seminari, convegni, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto sociale;

- la promozione, anche attraverso la costituzione interna di gruppi che svolgano attività che consentano ai propri associati di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere le proprie conoscenze e capacità e di tutte quelle attività che serviranno alla diffusione capillare ed alla crescita della cultura in genere;

- promuove Associazioni con specifici interessi collegati e partecipa alla costituzione di organismi federativi con Associazioni aventi scopi analoghi;

- collabora con organismi pubblici e privati italiani, europei ed internazionali;

- stipula convenzioni con istituzioni pubbliche e private;

- promuove la costituzione di enti aventi o non aventi personalità giuridica diretti alla realizzazione dei medesimi fini istituzionali;

- assumere, sia in gestione, sia in locazione, sia in comodato, costruire e ristrutturare impianti idonei allo svolgimento delle attività;

- compiere tutte le operazioni finanziarie ed immobiliari, necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale, con la sola limitazione che tutti i proventi, il materiale e gli impianti sia di proprietà sia gestiti, sai in comodato sia locati,  non potranno avere destinazione diversa da quella dello scopo sociale stesso;

- organizzare viaggi e soggiorni turistici, nonché gestire direttamente le strutture ricettive.

Per realizzare tale complessa attività l’Associazione potrà istituire i seguenti Settori, la cui specifica struttura può essere riprodotta anche a livello periferico:

. OrientatiVamente    “Cultura e tempo libero”

. OrientatiVamente     “Formazione”

. OrientatiVamente     “Promozione e difesa dei diritti”

. OrientatiVamente     “Turismo”

           Le attività dell’Associazione saranno realizzate con l’impiego delle prestazioni volontarie degli associati, salva la possibilità di avvalersi, per le attività più complesse ed in caso di particolare necessità, di collaboratori esterni retribuiti o di propri associati (Legge 383/2000).

                       

            E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione,  salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

 Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

 

 Art. 4 – Soci :

Le  categorie  dei  soci  sono  le  seguenti:

a)Soci  Fondatori:  sono  coloro  che  hanno  promosso  la  fondazione  dell’ Associazione  e  firmato  l’ Atto  Costitutivo;  i  diritti-doveri  dei  soci  fondatori  sono  uguali  a  quelli  degli  ordinari; 

b) Soci  Ordinari:  sono  coloro  che  fanno  domanda  di  ammissione  al  Presidente  il  quale  può  deliberare  in  merito  e  portare  poi  la  decisione  a  ratifica  del  Consiglio  Direttivo.  Possono  essere  ammessi  a  far  parte  dell’ Associazione  tutti  i  cittadini  che ne  facciano  richiesta,  dichiarando  di  condividerne  gli  scopi  sociali;  per  i  minori  è  necessario l’assenso

di  un  genitore.  L’ ammissione  può  essere rifiutata  solo per  gravi  motivi  che  comunque  non  devono  essere  verbalizzati  né  comunicati.  La  qualifica  di  socio,  con  i  connessi  diritti  e  doveri,  si  acquisisce  col  la  delibera  presidenziale,  la  relativa  iscrizione  a  libro  e  consegna  della  tessera.  Qualora  la stessa  non  venisse  ratificata  dal  Consiglio  saranno  fatti  salvi,  per  il  periodo  intercorso  tra  l’ ammissione  da  parte  del  Presidente  e  la  mancata  ratifica,  i  diritti  connessi  all’ acquisizione  della qualifica  di  socio  ed  in  particolare  il  diritto  di  voto  nelle  assemblee.   L’ iscrizione  ha validità  di dodici  mesi  dalla  data  di  ammissione  e  si  rinnova  automaticamente  col  versamento  della  quota  associativa.  Non  sono  ammessi  soci  temporanei.  La  quota  sociale  è  intrasmissibile  e  non  è  rivalutabile.  L’adesione  all’ Associazione  comporta:

1) piena  accettazione  dello  Statuto  sociale,  delle  sue  finalità  e  degli  eventuali  regolamenti;  2) la  facoltà  di  utilizzare  la  sede  sociale  e  le  sue  infrastrutture  facendone  un  uso  corretto;  3) il  pagamento  della  tessera,  delle  quote  associative  periodiche  per  le  varie  attività  e  per  i  servizi  sociali;  4) mantenere  rapporti  di  rispetto  con  gli  altri  soci  e  gli  organi  della Associazione.  Il  socio  può  recedere  dall’ Associazione  senza  diritto  ad  alcun  compenso,  rimborso  o  indennità,  dandone  comunicazione  scritta  al  Consiglio  Direttivo. 

La  perdita  della  qualità  di  socio  può  avvenire  per: a) morosità; b) non  ottemperanza  alle  disposizioni  statuarie  e  regolamentari; c) quando  in  qualunque  modo  si  arrechino  danni  morali  o  materiali  all’ Associazione;  d)  per  comportamento  scorretto.  Le  espulsioni  saranno  decise  dal  Consiglio  Direttivo  senza  obbligo  di  preavviso  ed  a  effetto  immediato.  E’  ammesso  il  ricorso  all’ Assemblea  in  tal  caso  il  provvedimento  di  espulsione  resta sospeso  sino  alla  delibera  assembleare.  Le  attività  svolte  dai  soci  e  soci  amministratori  in  favore  dell’ Associazione  sono,  salvi  i  rimborsi  spesa  e  le  indennità  di  trasferta  e  se  non  diversamente  deliberato,  effettuate  a  titolo  assolutamente  gratuito  e  di  liberalità.

 


 Art. 5 – Organi sociali nazionali:

 

a) Il Presidente Nazionale;

b) Il Consiglio Direttivo Nazionale;

c) L’assemblea;

d) Collegio dei Probiviri.

           

            L’associazione promuove l’articolazione sul territorio di strutture regionali provinciali e comunali che si doteranno di un proprio statuto ispirato sul modello dell’Associazione Nazionale.

. Organi sociali periferici

          Presidente Regionale

          Presidente Provinciale

          Coordinatore Comunale

          Assemblea

          Consiglio Direttivo

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

 

Art. 6 – Presidente Nazionale:

 

            La presidenza nazionale è eletta dall’assemblea, dura in carica quattro anni, salvo revoca o dimissioni ed è rinnovabile.

            Il presidente convoca l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo Nazionale, ha la firma sociale e la rappresentanza dell’Associazione, firma i bilanci nazionali e svolge attività di coordinamento generale, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento dei fini dell’Associazione.

            Le sue attribuzioni sono la nomina dei Presidenti Regionali in fase transitoria, fino alle elezioni di base.

Art. 7 – L’Assemblea:

            L’Assemblea nazionale è costituita:

  1. dai soci fondatori;
  2. dai membri del C.D.N.;
  3. dai presidenti Nazionali, Regionali, Provinciali delle organizzazioni federate che aderiscono all’Associazione;
  4. dai delegati regionali;
  5. dai coordinatori comunali in un numero di uno ogni 100 (cento) soci.

L’Assemblea è l’organo primario dell’Associazione.

            L’Assemblea ordinaria si riunisce, all’inizio di ogni anno sociale, per l’approvazione del rendiconto di gestione e dello stato patrimoniale e su ogni argomento di carattere generale all’ordine del giorno su richiesta del C.D.N. o di almeno il 15% o il 20% degli associati.

            L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente Nazionale mediante avviso inviato via e-mail, nonché affisso nella sede della associazione almeno trenta giorni prima della data prefissata, o mediante altre forme di avviso che il C.D.N . riterrà opportune.

            L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza semplice dei presenti. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza.

            In via straordinaria l’Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il C.D.N. lo reputi necessario, oppure quando lo richiedano almeno 1/5 degli associati, con richiesta motivata ovvero su iniziativa del Presidente.

            L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

            All’Assemblea partecipa con diritto di voto ciascun associato. Ad ognuno spetta un voto.

            L’Assemblea voto di norma, in modo palese, per alzata di mano oppure per appello nominale; a scrutinio segreto su richiesta di almeno la metà dei propri componenti nonché quando ritratti di questioni riguardanti le singole persone.

           I verbali dell’Assemblea sono redatti da un segretario nominato dal Presidente.

            L’Assemblea elegge ed è presieduta dal Presidente in carica. La stessa:

          programma, in linea di massima, le attività annuali;

          elegge i componenti del C.D.N.;

          elegge il Presidente Nazionale;

          approva modifiche allo statuto;

          delibera in ordine all’entità della quota associativa e dei contributi straordinari a carico degli associati sulla base delle indicazioni del C.D.N.;

          elegge i membri vacanti del C.D.N. ed il Collegio dei Probiviri, propone le attività da svolgere e valuta il lavoro compiuto.

L’assemblea si riunisce almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio e del rendiconto di gestione.

Art. 8 – Presidente Regionale:

 

            Il Presidente Regionale rappresenta nella propria zona la Presidenza nazionale. E’ da essa nominata fino alla elezione da parte dell’Assemblea dei soci regionali, rimane in carica per quattro esercizi sociali e la sua carica è rinnovabile.

            Nomina il Presidente provinciale e il Coordinatore Comunale in fase transitoria, fino alle elezioni di base.

            Il Presidente regionale avrà la rappresentanza legale ed amministrerà i suddetti fondi secondo le disposizioni interne dell’Associazione Nazionale.

 

Art. 9 – Presidente Provinciale:

 

            Il Presidente provinciale ha il compito di coordinare e promuovere l’Associazione, è nominato dal Presidente nazionale fino alla elezione da parte dell’Assemblea Provinciale dei soci che sarà convocata pubblicamente almeno quindici giorni prima della data prefissata. Dura in carica quattro esercizi sociali e il suo mandato è rinnovabile.

 

Art. 10 – Coordinatore Comunale:

 

            Il coordinatore comunale ha il compito di coordinare il tesseramento nella zona che gli è stata affidata attraverso incontri e manifestazioni. E’ nominato dal Presidente provinciale, è fiscalmente autonomo, dura in carica quattro esercizi sociali, rinnovabili.

 

Art. 11 – Collegio dei Probiviri:

 

            Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che durano in carica due esercizi sociali e sono eletti dall’assemblea, il mandato non è rinnovabile.

            Ha il compito di dirimere, senza formalità, le controversie tra i soci.

 

 

Art. 12 – Consiglio Direttivo:

 

            Il Consiglio è composto dagli associati, in numero dispari da 5 a 7 membri, eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto, dura in carica quattro esercizi sociali ed è rinnovabile.

            In caso di morte o di dimissioni dei Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione per cooptazione.

            Qualora, per qualsiasi ragione, il numero dei Consiglieri si riduca a meno di due terzi, l’intero Consiglio è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

            Il Consiglio elegge al suo interno un Segretario e un Tesoriere. Quest’ultimo è responsabile della gestione amministrativa dell’Associazione.

            Le riunioni del Consiglio, presiedute dal Presidente, sono valide se è presente almeno la metà più uno dei Consiglieri.

           Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

            Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente quando il Presidente o  almeno 1/3 dei Consiglieri ne richieda la convocazione.

            Al Consiglio Direttivo compete:

-          assumere tutti i provvedimenti necessari per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione, nonché per la tutela degli interessi dell’Associazione.

-          predisporre il rendiconto di gestione e lo stato patrimoniale dell’Associazione e sottoporli all’approvazione dell’Assemblea;

-          fissare l’ammontare della quota associativa.

 

Art. 13 – Scritture contabili:

 

           Il rendiconto di gestione e lo stato patrimoniale vengono redatti annualmente e devono rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione.

            Gli esercizi sociali si chiudono il 30 giugno di ogni anno.

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno; per ogni esercizio è predisposto un bilancio annuale.

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo, redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Copia del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, insieme alla convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno, l’approvazione.

 

Art. 14 – Proventi e patrimonio dell’Associazione:

                     Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dal patrimonio    mobiliare  ed immobiliare di proprietà dell'Associazione, da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti. L'associazione trarrà le proprie risorse finanziarie dalle quote associative, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi, dai contributi annuali e straordinari degli associati, da convenzioni con enti pubblici e/o privati, da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione  e da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il  supporto dell'attività istituzionale.

 

  Art. 15  -    Scioglimento

 

                    In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio verrà devoluto ad altre            associazioni senza scopo di lucro aventi analoghe finalità.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, ai sensi art.21 cod. civ., con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio associativo.

 

 Art.16 – CONTROVERSIE SOCIALI

Per le controversie sociali intercorrenti tra i soci o tra questi e l'Associazione o i suoi organi, sarà esclusivamente competente un collegio di tre probiviri designati dall'Assemblea, che giudicheranno ex bono et aequo senza particolari formalità procedurali, ferma fin d'ora l'inappellabilità del lodo pronunziato.

Art . 17 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si applicano  le norme di legge del codice civile, nonché quelle contenute nella Legge 7.12.2000 n. 383 e successive modifiche e integrazioni.